Responsabilità precontrattuale

Responsabilità precontrattuale: cos’è e quali sono gli obblighi

Responsabilità precontrattuale: cos’è e quali sono gli obblighi.

A cura dell’Avv. Maurizio La Farina

Con l’espressione responsabilità precontrattuale si fa riferimento a quel tipo di responsabilità che sorge in seguito alla lesione della libertà negoziale altrui, realizzata attraverso un comportamento doloso o colposo oppure attraverso l’inosservanza del precetto della buona fede.

Nasce nella fase delle trattative o, comunque, in una fase precedente la conclusione del contratto ed è ricollegabile ad un comportamento scorretto di una delle parti a danno dell’altra.

La ratio della disciplina della responsabilità precontrattuale è quella di tutelare la libertà negoziale dei soggetti nella fase di formazione ed esplicazione della loro volontà, sanzionando tutti i comportamenti contrari alla buona fede, in grado di generare affidamenti o convinzioni erronee. Orbene, l’ordinamento non mira a tutelare l’interesse del soggetto alla conclusione del contratto atteso che, sino al momento della effettiva conclusione, le parti sono libere di non stipulare, ma l’interesse a che la controparte con cui si sta trattando si comporti correttamente in modo da non cagionare un danno ingiusto.

La responsabilità precontrattuale trova il proprio fondamento normativo negli artt. 1337 e 1338 c.c..

L’art. 1337 c.c. sancisce che le parti devono comportarsi secondo buona fede nella fase di svolgimento delle trattative e nella fase di formazione del contratto; tuttavia, tale norma non individua né i comportamenti dovuti, limitandosi, soltanto, a richiamare la clausola generale della buona fede, né le conseguenze del mancato rispetto della detta clausola.

La buona fede è da intendersi nella sua accezione oggettiva, ossia come sinonimo di correttezza, assurgendo a regola di comportamento, la cui violazione deve intendersi fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c..

Detto in altri termini, la buona fede in senso oggettivo postula l’obbligo delle parti di comportarsi in maniera onesta e leale, costituendo espressione del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.

L’art. 1338 c.c., invece, impone alla parte che conoscendo una causa di invalidità del contratto non ne abbia dato notizia all’altra parte l’obbligo di risarcimento del danno provocato.

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La responsabilità precontrattuale sorge, pertanto, in un momento in cui le parti, pur non essendo ancora legate da alcun vincolo contrattuale, non possono ritenersi estranee, essendo entrate in contatto tra di loro nel corso delle trattative.

La predetta responsabilità è inquadrabile nell’ambito della responsabilità da contatto sociale che presuppone la esistenza di un rapporto tra le parti che, pur non avendo carattere contrattuale, è idoneo a far sorgere obbligazioni in forza del chiaro disposto di cui all’art. 1173, ult. co. c.c. che prevede tra le fonti idonee a far sorgere obbligazioni gli altri atti o fatti idonei a produrre effetti obbligatori in conformità dell’ordinamento giuridico e, pertanto, collocabili nell’ambito della responsabilità contrattuale da inadempimento ex art. 1218 c.c..

Le obbligazioni derivanti da tali rapporti vengono definite obbligazioni senza prestazione aventi ad oggetto la tutela e la protezione degli interessi della controparte del contatto.

Stante che il codice civile del 1942 non individua i comportamenti idonei a far sorgere tale tipo di responsabilità, si è affermata la tesi secondo cui qualunque comportamento sleale, contrario al precetto della buona fede, nella fase precedente la conclusione del contratto, possa essere fonte di responsabilità precontrattuale.

Il primo obbligo precontrattuale discendente dal dovere di buona fede di cui all’art. 1337 c.c. è quello di non recedere ingiustificatamente dalle trattative contrattuali.

Tale dovere è posto a tutela dell’affidamento incolpevole della controparte che, in relazione alla durata ed alla serietà delle trattative, è portata a fare affidamento sull’esito positivo della contrattazione.

Sino al momento di conclusione del contratto la parte è libera di ritirarsi dalla trattative, ma deve farlo in modo da non arrecare un ingiustificato pregiudizio alle ragioni legittime della controparte, pena il risarcimento del danno patito da quest’ultima per effetto del recesso.

I presupposti legittimanti l’esercizio di un’azione di risarcimento danni per recesso ingiustificato dalle trattative sono: 1) la presenza di un affidamento incolpevole, 2) l’assenza di un giustificato motivo di recesso, 3) la determinazione di un danno, apprezzabile nei limiti dell’interesse negativo.

Un altro obbligo precontrattuale discendente dal dovere di buona fede è quello di informazione e chiarezza nei confronti della altra parte.

Posto che la ratio della responsabilità precontrattuale si ravvisa nella tutela della libertà negoziale delle parti, è necessario che tale libertà si fondi su una conoscenza adeguata di tutti gli elementi rilevanti ai fini della conclusione del contratto.

Oggetto degli obblighi informativi sono gli elementi in grado di incidere, in modo oggettivo, sulla prestazione dovuta e sulla soddisfazione che l’altra parte può attendersi dal contratto, quali le specifiche caratteristiche della persona o del bene oggetto del contratto; mentre non sussiste, invece, alcun obbligo informativo circa i motivi soggettivi che determinano ciascuna parte alla conclusione del contratto.

Obblighi informativi espressamente previsti dalla legge sono quelli posti a carico degli intermediari finanziari sia nella fase precedente la conclusione del contratto sia nella fase di svolgimento del rapporto e l’inadempimento dei suddetti obblighi informativi giustifica la promozione di una azione di risoluzione per inadempimento contrattuale e di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale.

Ciò trova conferma in un consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la violazione delle norme comportamentali sia nella fase precedente la conclusione del contratto sia nella fase esecutiva del rapporto è fonte di risarcimento del danno per responsabilità precontrattuale; danno, questo, che deve essere commisurato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell’obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l’esistenza di ulteriori danni che risultino collegati al detto comportamento da un rapporto consequenziale e diretto.

Detto in altri termini, devono eliminarsi le conseguenze deteriori del comportamento scorretto di una parte, riconoscendo alla controparte l’interesse differenziale, ossia il ripristino della situazione economica che avrebbe avuto in assenza della violazione del precetto di buona fede.

Infine, è bene precisare che la responsabilità precontrattuale può, altresì, configurarsi a carico di una Pubblica Amministrazione, in ragione dello status ricoperto dallo stesso soggetto pubblico.

Si evidenzia che il privato non si aspetta nulla dalla P.A. se non la correttezza del suo operato nell’espletamento dell’attività amministrativa in aderenza agli inderogabili doveri di buon andamento ed imparzialità di cui all’art. 97 Cost..

Infatti, il principio di buona fede, per la sua rilevanza costituzionale, opera ogni volta che viene in rilievo una situazione relazionale qualificata tra P.A. e privati, capace di generare ragionevoli affidamenti e fondate aspettative.

In merito ai presupposti su cui si fonda la responsabilità precontrattuale della P.A., l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che debbano individuarsi: 1) nella lesione dell’affidamento incolpevole del privato in conseguenza di un comportamento scorretto da parte della P.A., 2) nella imputabilità di tale lesione alla P.A. a titolo di dolo o colpa, 3) nella prova a carico del privato danneggiato del danno-evento, del danno-conseguenza e del nesso causale tra il danno ed il comportamento della P.A.. 

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