PARLA IL TUO LEGALE

Parla il tuo legale.

Cari lettori, ecco a voi un’esclusiva, importante ed attuale rubrica del nostro giornale online LaEsseNews.

Si tratta di una rubrica molto particolare ed interessante, incentrata sulla nostra Giustizia italiana. Forse a tratti un po’ settoriale, ma sicuramente ricca di argomenti utili e interessanti. Insomma, argomenti attuali.

In questa rubrica si parlerà infatti delle novità giurisprudenziali in materia di Diritto Penale, Diritto Civile e Diritto Amministrativo. E ancora, saranno esposte le più importanti Leggi. Inoltre, verranno trattati tantissimi attuali argomenti.

Ma non ci sarà solo questo. Insomma state a vedere!

E leggete la rubrica Parla il tuo Legale.

Reato di violenza sessuale

Reato di violenza sessuale: tutto ciò che si deve sapere

A cura dell’Avv. Maurizio La Farina

Il delitto di violenza sessuale trova il proprio fondamento normativo nell’art. 609 bis c.p., che ha subìto un inasprimento del trattamento sanzionatorio a seguito dell’introduzione del Codice Rosso, ossia la legge n°69 del 2019. …

Reato di violenza sessuale: tutto ciò che si deve sapere Leggi tutto »

Interdizione

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. Quali le differenze

A cura dell’Avv. Maurizio La Farina

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. Quali le differenze.

Diverse sono le misure di protezione apprestate dall’ordinamento giuridico a tutela degli interessi dei soggetti deboli. Ossia quei soggetti che, privi di autonomia, non sono in grado di far fronte al soddisfacimento dei bisogni propri della vita quotidiana.

Istituti che occorre esaminare brevemente sia dal punto sostanziale che processuale.

Interdizione:

L’istituto della interdizione trova il proprio fondamento normativo nell’art. 414 c.c..

Trattasi di una misura cautelare che priva totalmente della capacità di agire (ossia la capacità di compiere atti giuridici) il beneficiario e postula la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo.

Il requisito di natura soggettiva si sostanzia nell’applicabilità di detta misura cautelare ad un soggetto che abbia raggiunto la maggiore età o ad un minore emancipato.

Diversamente, il requisito avente natura oggettiva si scorge nella 1) gravità ed abitualità dell’infermità mentale, 2) nella conseguente incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi, 3) nella necessità di garantire una adeguata tutela alla persona inferma.

Dal punto di vista processuale, detta misura cautelare viene concessa a definizione di un procedimento promosso su ricorso dello stesso soggetto beneficiario della misura cautelare, o del coniuge, o del convivente o del pubblico ministero.

Il giudice tutelare emette una sentenza avente natura costitutiva e nomina un tutore che provvede al compimento di tutti gli atti facenti capo al soggetto interdetto, il quale, pertanto, verserà in uno stato di incapacità assoluta.

Inabilitazione:

L’istituto della inabilitazione trova, invece, il proprio fondamento normativo nell’art. 415 c.c..

Trattasi di una misura cautelare che non priva totalmente della capacità di agire il soggetto beneficiario ed è applicabile al soggetto maggiorenne, il cui stato di infermità mentale non sia talmente grave da richiedere la misura della interdizione, nonché a coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di sostanze stupefacenti espongono se stessi o la propria famiglia a rischi economici.

Dal punto di vista processuale, a differenza della interdizione, è prevista la nomina di un curatore il quale affianca il soggetto inabilitato nel compimento degli atti di ordinaria amministrazione; sostituendosi, invece, al beneficiario della misura nel compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

A differenza del soggetto interdetto, l’inabilitato versa in uno stato di incapacità relativa, atteso che la sua capacità di agire è limitata e non esclusa totalmente come nel caso dell’interdetto.

Entrambe le misure cautelari, tuttavia, trovano scarsa applicazione pratica, rivestendo carattere residuale rispetto alla misura dell’amministrazione di sostegno.

Pertanto, possono applicarsi solo nel caso in cui l’a.d.r. non possa assicurare al soggetto debole una adeguata protezione.

Il criterio selettivo deve essere individuato nella valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non in quello del grado di invalidità.

(Leggi anche le altre news della rubrica PARLA IL TUO LEGALE).

Amministrazione di sostegno:

L’istituto dell’amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n°6/2004.

Detta legge si è prefissata il fine di individuare una misura che, a differenza di quelle sopra già esaminate, provveda, con la minore limitazione possibile della capacità d’agire del beneficiario, a garantire una protezione giuridica al soggetto che, a causa di una infermità o menomazione fisica o mentale, si trovi nella impossibilità, parziale o anche temporanea, di provvedere alla cura dei propri interessi o, essendo privo di autonomia, al soddisfacimento dei bisogni propri della vita quotidiana.

Si evidenzia che si tratta di una misura che, tenendo conto dei bisogni, delle aspirazioni e delle aspettative del beneficiario, riceve tutela costituzionale, in aderenza ai fini di solidarietà economica, politica e sociale ex art. 2 Cost.

Dal punto di vista codicistico, tale misura trova il proprio fondamento normativo nell’art. 404 c.c., che postula la sussistenza di un requisito soggettivo, ossia la sussistenza di una infermità o menomazione fisica o psichica, e di un requisito oggettivo, ossia la incidenza di tale patologia sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri interessi.

Sotto il profilo processuale, la predetta misura viene disposta dal Giudice tutelare – su ricorso dello stesso soggetto beneficiario o degli stessi soggetti di cui all’art. 417 c.c. – con decreto motivato che deve contenere, tra le altre, l’indicazione degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario nonché gli atti che il beneficiario può compiere solo con la assistenza dell’amministratore di sostegno.

Si fa riferimento agli atti avente natura patrimoniale e non personale.

Infatti, il compimento di atti avente carattere personale, quali l’unione in matrimonio, il riconoscimento di un figlio naturale, la redazione di un atto testamentario, di una donazione, la formulazione di una domanda di separazione, la sottoposizione ad un determinato trattamento terapeutico, sono preclusi all’amministratore di sostegno.

Ciò in ragione del carattere personalissimo di tali atti per il cui compimento non è ammessa alcuna forma di sostituzione e, qualora l’amministratore di sostegno provveda al loro compimento, questi atti possono essere impugnati dal beneficiario, dagli eredi o dagli aventi causa, tramite la instaurazione di un giudizio volto ad ottenerne l’annullamento.

In conclusione, la capacità d’agire del beneficiario della misura in esame subisce limitazioni soltanto in relazione a quegli atti, espressamente indicati nel decreto giudiziale di conferimento dell’incarico, per il cui compimento è necessaria la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno.

Seguici anche su Facebook.

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno. Quali le differenze Leggi tutto »