Neonati abbandonati e il caso di Germano. Cosa dice la Legge

Neonati abbandonati e il caso di Germano. Cosa dice la Legge

Neonati abbandonati e il caso di Germano. Cosa dice la Legge.

Sabato 28 maggio, i carabinieri di Catania hanno trovato un neonato, con il cordone ombelicale ancora attaccato, in una cesta in via Rametta.

Il bambino, chiamato Germano, è in buone condizioni. Per giorni medici e anche neo-mamme ricoverate in ospedale si sono occupati di lui.

Al momento non si hanno notizie riguardo la madre, il padre ed eventuali parenti del piccolo. Né si conoscono le dinamiche e le motivazioni che hanno portato all’abbandono.

Germano è purtroppo uno dei tanti bambini che vengono abbondonati.

Vediamo cosa dice la Legge a riguardo.

(Oltre a Neonati abbandonati e il caso di Germano. Cosa dice la Legge, leggi anche le altre news della rubrica Parla il tuo Legale).

Versante civilistico

Sul versante civilistico, occorre prendere in considerazione l’art. 315 bis c.c. che sancisce il diritto del figlio di essere mantenuto, istruito, educato ed assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, fino al raggiungimento della indipendenza economica.

Il figlio ha, inoltre, il diritto di crescere nell’ambito della famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

I genitori sono titolari della responsabilità genitoriale che la esercitano di comune accordo.

Qualora il genitore violi o trascuri di adempiere ai doveri di cui all’art. 315 bis c.c, e quindi ai doveri di mantenimento, istruzione, educazione ed assistenza morale, oppure qualora abusi dei relativi poteri, il giudice potrà pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale.

Nei casi più gravi, quali i casi di abuso o di maltrattamenti ai danni del figlio, l’autorità giudiziaria potrà disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare o l’allontanamento del genitore o del convivente responsabile della condotta.

Il genitore che sia stato dichiarato decaduto può essere reintegrato nella responsabilità genitoriale, quando siano cessate le ragioni che avevano portato alla decadenza.

In caso di morte dei genitori o in presenza di altre cause che impediscano l’esercizio della responsabilità genitoriale si apre la tutela.

Il giudice tutelare provvede alla nomina di un tutore.

Quest’ultimo verrà designato tra le persone indicate dal genitore.

In difetto di designazione da parte del genitore o in presenza di gravi motivi che si oppongono alla nomina della persona designata, il giudice nomina il tutore tra gli ascendenti o parenti prossimi o affini del minore.

Il tutore provvede alla cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.

L’esercizio della tutela postula, a differenza della responsabilità genitoriale, una minor fiducia che ispira chi non è legato all’incapace da vincoli profondi come i genitori.

Il tutore procede all’inventario dei beni del minore. Provvede alla sua educazione, istruzione, avviamento ad un’arte o professione.

Versante penalistico

Sul versante penalistico, la norma di riferimento è l’art. 591 c.p..

Tale norma sancisce “chiunque abbandoni una persona minore degli anni quattordici o una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa e della quale abbia custodia o debba avere cura, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni”.

Il bene giuridico tutelato dalla norma in esame è da ravvisarsi nel valore etico-sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo.

Ai fini della configurabilità del reato, l’elemento materiale è costituito da qualunque azione o omissione contrastante con il dovere giuridico di cura che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche potenziale, per l’incolumità della persona.

Si tratta di un reato proprio.

Il soggetto attivo può essere soltanto colui che abbia il dovere, anche di fatto, di custodire una persona minore degli anni quattordici.

Soggetto attivo è anche colui che abbia il dovere di custodire o curare un soggetto che, per qualunque motivo, sia incapace di provvedere a se stesso.

Il reato de quo si sostanzia nella omissione volontaria da parte dell’agente del particolare dovere di custodia o di cura verso una persona che egli sappia essere minore di quattordici anni o incapace, per qualsiasi causa, di provvedere a se stessa, facendone derivare un pericolo per la sua vita o per la sua integrità personale.

Il concetto di custodia implica la sorveglianza diretta ed immediata che si esplica nei confronti di soggetti che ne hanno bisogno.

La cura comprende invece quelle prestazioni e cautele di cui hanno bisogno persone che, seppur capaci di provvedere a se stesse, non lo siano perché si trovano in particolari circostanze.

Oggetto materiale del reato è la persona minore o incapace di provvedere a se stessa, nei cui confronti il soggetto attivo abbia un dovere di cura o di custodia.

Evento tipico del reato è lo stato di abbandono, temporaneo o definitivo, in cui si venga a trovare il soggetto passivo a causa della condotta omissiva dell’agente.

Tale stato di abbandono consiste nella situazione in cui si venga a trovare il minore o l’incapace per mancanza di assistenza e da cui derivi un pericolo per la sua vita o per la sua integrità fisica.

Non è configurabile il tentativo, stante che qualora il reo non adempia al suo obbligo di cura o custodia, il reato si considera già consumato.

Si tratta di un reato punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente la volontà dell’omissione e la consapevolezza della minore età o dello stato di incapacità del soggetto abbandonato.

Il reato è aggravato, tra l’altro, qualora sia commesso dal genitore, stante il particolare dovere di assistenza che nasce dal rapporto familiare, esistente tra tali soggetti e la persona da essi abbandonata.

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